ACU Piemonte
Associazione Consumatori Utenti

Ore 15:13 del 5/9/2010

IPOTECHE EQUITALIA: illegittime se iscritte per debiti inferiori ad 8.000 euro.

IPOTECHE EQUITALIA: illegittime se iscritte per debiti inferiori ad 8.000 euro.


Con somma soddisfazione registriamo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 22/2/2010, n. 4077 hanno confermato la posizione interpretativa da sempre propugnata da ACU Piemonte in materia di iscrizioni ipotecarie attuate da Equitalia e, in genere, dalle società concessionarie della riscossione per conto degli enti pubblici e degli enti locali (quali, ad esempio, a Torino, la Soris Spa), vale a dire che l'iscrizione ipotecaria, quale atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, soggiace al limite di cui all'art. 77 del DPR 602/1973 e ss., e non può, di conseguenza, essere effettuata se il debito del contribuente non supera almeno gli 8.000 euro.

Anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Cassazione, quindi, devono ritenersi illegittime le iscrizioni ipotecarie effettuate da Equitalia (o altri agenti della riscossione) per debiti inferiori alla soglia di legge (€ 8.000).

I contribuenti/consumatori che siano colpiti illegittimamente da tale misura potranno adire il Giudice competente (Giudice tributario per ipoteche iscritte su debiti da natura erariale, cioè tasse e tributi, Giudice ordinario per ipoteche iscritte su debiti di altra natura, compresi contributi INPS) per ottenere la cancellazione della misura e la condanna alle spese del concessionario della riscossione.

VI INVITIAMO A SEGNALARCI SITUAZIONI DI ABUSO COME QUELLA QUI EVIDENZIATA: ACU PIEMONTE, PREVIA DISAMINA DELLE SINGOLE SITUAZIONI, STA RACCOGLIENDO ADESIONI PER ATTIVARE AZIONI COLLETTIVE VOLTE A FAR RISPETTARE LA LEGGE A TUTELA DEI CONSUMATORI.

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