- Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente:
- il prezzo normale di vendita iniziale;
- lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
- il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
- E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 1.
- I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in
modo non ingannevole per il consumatore.
- Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
- L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
- L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
- Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e
inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
- Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
- Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
- Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.
Qualora tali disposizioni vengano violate il consumatore potrà renderlo noto al Corpo di Polizia Municipale.