ACU Piemonte
Associazione Consumatori Utenti

Ore 15:40 del 5/9/2010

Principali regole osservate per i saldi di fine stagione

Principali regole osservate per i saldi di fine stagione


  1. Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente:
    - il prezzo normale di vendita iniziale;
    - lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
    - il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
  2. E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 1.
  3. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
  4. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
  5. L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
  6. L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
  7. Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
  8. Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
  9. Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
  10. Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.

Qualora tali disposizioni vengano violate il consumatore potrà renderlo noto al Corpo di Polizia Municipale.

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