Ore 15:14 del 5/9/2010
I titolari di buoni fruttiferi postali o di titoli del debito pubblico devono prestare attenzione ai termini di prescrizione a favore dell'ente emittente per evitare di vedersi rifiutare la richiesta di restituzione del capitale versato e degli interessi maturati. Infatti, qualora per cinque anni, da calcolarsi a partire dalla data di rimborsabilità, nel caso dei titoli di stato, o per dieci anni, nel caso dei buoni postali, non sia stata chiesta la restituzione delle somme versate e degli interessi, l'ente emittente può opporre l'intervenuto decorso della prescrizione.
La normativa in materia prevede che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivano a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda sia il capitale che gli interessi maturati (art. 8, Decreto Min. Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica del 19 dicembre 2000); mentre i diritti dei titolari dei titoli del debito pubblico si prescrivono in cinque anni sia per il capitale che per gli interessi (art. 21, D. Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396; art. 2948 cod. civ.).
Al fine di evitare il decorso della prescrizione e, conseguentemente, di perdere i propri risparmi, è sufficiente avanzare, prima della scadenza del termine prescrizionale, richiesta di restituzione delle somme oppure inviare comunicazione, a mezzo raccomandata a.r.,volta a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto.
Torino, 29 maggio 2008
Avv. Simona Modolo